1. Lo Stato, le regioni, gli enti locali e le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ciascuno secondo le competenze loro attribuite dalla Costituzione e dalle leggi, concorrono, d'intesa tra loro, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, economicità e collaborazione istituzionale, alla realizzazione del Sistema integrato per l'educazione degli adulti, di seguito denominato «Sistema», strutturato su base regionale e articolato a livello locale. L'intesa definisce
a) favorire il raggiungimento di elevati livelli culturali;
b) favorire l'acquisizione delle competenze generali e specifiche necessarie all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro;
c) riconoscere e certificare le competenze possedute anche al fine di cui alla lettera a);
d) far acquisire un titolo di studio a chi ne è privo.
3. I centri territoriali per l'educazione degli adulti di cui al comma 1 del presente articolo sono centri di servizi che concorrono all'attuazione dell'offerta formativa integrata, da realizzare in particolare attraverso accordi di rete tra scuole di diverso ordine e grado, ai sensi degli articoli 7 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e altri soggetti formativi pubblici e privati, i quali possano provvedere congiuntamente, in forme associative, anche a carattere consortile, alla gestione di programmi e di progetti comuni finalizzati al raggiungimento delle finalità del sistema di cui al comma 2 del presente articolo. Ai centri è garantita l'autonomia didattica, organizzativa e finanziaria necessaria anche per concorrere alla realizzazione di un'offerta formativa integrata. I centri si avvalgono di un nucleo stabile di personale, selezionato in base alla specifica competenza nella materia e all'esperienza professionale
a) raccolta della domanda di formazione;
b) organizzazione dell'offerta formativa integrata nell'ambito degli obiettivi definiti a livello locale, mediante la predisposizione di piani dell'offerta formativa, in collaborazione con i comitati locali di cui al comma 1;
c) orientamento rispetto all'offerta formativa territoriale;
d) attribuzione della certificazione sulla base della regolamentazione esistente a livello nazionale e regionale.
5. Le regioni, in accordo con le parti sociali, definiscono gli specifici requisiti che i soggetti pubblici e privati devono possedere per contribuire a realizzare il diritto dei soggetti di cui all'articolo 1 ad un'adeguata formazione. Tali requisiti sono riferiti in particolare, all'adeguatezza tecnico-produttiva e organizzativa, alla capacità di trasferire conoscenze e abilità al fine di valorizzare le risorse umane, alla disponibilità di personale con funzioni specifiche di supporto all'apprendimento, nonché alla sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e di eventuali contratti integrativi.